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Statuto

ARTICOLO 1

E’ costituita l’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE LA CASA DEGLI INSEGNANTI”.  L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.
Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 2
L’Associazione ha sede legale in Torino, via della Rocca n. 24 bis, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
ARTICOLO 3
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo proroga o anticipato scioglimento.
ARTICOLO 4
L’Associazione ha lo scopo di:
– Contribuire a sviluppare la professionalità docente per poter dare a tutti, giovani e adulti, una formazione di qualità;
– sviluppare l’informazione, lo scambio, la messa in comune di tutte le risorse individuali e collettive riguardanti l’insegnamento, l’educazione, la cultura, la formazione professionale e tutto ciò che possa contribuire al buon esercizio della professione docente;
– costruire culture professionali a contatto con la realtà del territorio e favorire la ricerca nei diversi ambiti disciplinari;
– favorire la trasmissione del sapere da una generazione all’altra, la riflessione critica sulle pratiche e i programmi, sulle attività pedagogiche proposte, sia agli studenti  che agli adulti in formazione;
– far conoscere l’articolazione dei diversi percorsi scolastici e della formazione professionale, le componenti disciplinari ed interdisciplinari per favorire il superamento della compartimentazione delle discipline e creare collegamenti e continuità per comprendere  le difficoltà di apprendimento di giovani ed adulti;
– sviluppare iniziative ed attività educative, scolastiche e parascolastiche per contribuire a combattere la violenza e il bullismo;
– favorire i collegamenti tra associazioni, servizi, comunità locali, ambienti sociali, economici e culturali;
– facilitare l’organizzazione di viaggi, uscite e scambi scolastici facendo conoscere le finalità pedagogiche connesse;
– essere luogo di aiuto, consiglio e solidarietà professionale a cui ogni insegnante possa ricorrere e farsi elargitore della sua esperienza;
– favorire la conoscenza delle pratiche di insegnamento degli altri Paesi, sviluppare scambi di informazioni e buone pratiche con colleghi di altri Paesi, specialmente europei, e far conoscere le attività pedagogiche che possono essere svolte con scuole di altri Paesi. Favorire la diffusione di progetti europei per le scuole offrendo anche supporto per le richieste da inviare alle agenzie preposte.
Per raggiungere tali scopi si darà vita a:
– un sito web;
– un centro di risorse (biblioteca ed emeroteca) a disposizione degli associati;
– manifestazioni come seminari, corsi di aggiornamento, laboratori didattici sia organizzati direttamente dall’associazione che in collegamento con altri organismi;
– collaborazioni con Scuole ed Enti Locali e Nazionali preposti;
– collaborazione con esperti nel settore.
Per la realizzazione degli scopi prefissi l’Associazione si propone di:
– organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, proiezioni di films e documentari attinenti o comunque di interesse per i soci;
– organizzare corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, comitati e gruppi di studio e ricerca;
– pubblicare gli atti relativi ai convegni, seminari, studi e ricerche.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
– somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
–  effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
–  esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
–  svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà acquistare beni mobili ed immobili, assumere finanziamenti, assumere affidamenti da enti con personalità giuridica, accettare donazione e lasciti, aprire conti correnti presso Banche ed Istituti di Credito e compiere tutte le operazioni funzionalmente connesse con la realizzazione degli scopi associativi.
ARTICOLO 5
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e lo spirito, sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali.
I soci sono classificati nelle seguenti categorie:
– Soci fondatori
– Soci benemeriti
– Soci ordinari.
Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci benemeriti quelli che per la loro personalità , per la frequenza all’Associazione o per aver contribuito finanziariamente con risorse aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale, sostengono l’attività e la valorizzazione dell’Associazione.
Sono soci ordinari quelli che con il proprio apporto svolgono attività a favore dell’Associazione.
La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all’Associazione ed alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti nonchè per la nomina degli organi dell’Associazione.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno il diritto:
di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione; di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
ARTICOLO 6

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’eventuale rigetto deve essere motivato.
Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione e annualmente al versamento di una quota associativa. Le quote non possono essere trasmesse e non sono oggetto di rivalutazione.
L’appartenenza all’Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle norme statutarie e delle risoluzioni prese dai suoi organi. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa.
ARTICOLO 7
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi;
b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per esclusione da deliberarsi dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi dello Statuto, per aver svolto attività contrarie agli interessi dell’Associazione o in qualunque modo aver arrecato  danni gravi, anche morali, all’Associazione, o per mancato pagamento della quota annuale senza giustificato motivo.
ARTICOLO 8
Sono Organi dell’Associazione:
– l’assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– i Revisori dei conti.
ARTICOLO 9
L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
L’Assemblea può inoltre essere convocata per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli associati.
Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate, con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito per lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci a cura del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni purchè la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 24  ore di distanza dalla prima    In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
ARTICOLO 10
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione essa è validamente costituita  qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati.
E’ ammesso l’intervento in assemblea per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ogni socio non potrà avere più di due deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano ed in assenza anche di questi da persona designata dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.
I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario o in caso di sua assenza da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario.
ARTICOLO 11
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione,con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le funzioni di segretario dell’assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.
ARTICOLO 12
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
ARTICOLO 13
All’assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e i Revisori dei conti;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di garanzia.
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
a)   deliberare sullo scioglimento dell’associazione: scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.
ARTICOLO 14
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
e) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri nominati dall’assemblea ordinaria.
L’assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati.
Almeno due terzi del consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci fondatori o soci benemeriti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.
I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.
Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 3 (tre) giorni prima.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Alle riunioni del consiglio direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del comitato di garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.
ARTICOLO 17
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
ARTICOLO 18
Il Presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.
ARTICOLO 19
Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 20
I revisori dei conti, minimo uno, massimo tre, durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
ARTICOLO 21
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
c) dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative e richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) da versamenti volontari degli associati;
f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
h) da affidamenti di pubbliche amministrazioni, enti locali, e da enti in genere.
i) contributi conseguenti da assegnazioni d’incarico da parte di enti pubblici e/o privati
l) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
m) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
n) da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
ARTICOLO 22
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.   E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ARTICOLO 23
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
La tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Segretario generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Comitato di garanzia.
ARTICOLO 24
In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di garanzia o, in mancanza, dall’Assemblea o dai liquidatori ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 25
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e del Comitato di garanzia.
ARTICOLO 26
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
IN ORIGINALE FIRMATO:
CLAUDIA TESTA
GIUSEPPE GIANELLI NOTAIO

Torino, 18 novembre 2008